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La bufala dell’intestazione temporanea auto: facciamo chiarezza
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Vi ricordate non molto tempo fa la chiaccheratissima legge che impose l’obbligo di indicare sul libretto i dati della persona che, per più di trenta giorni consecutivi, utilizza un veicolo non di sua proprietà?
Vi rinfresco la memoria.
Il 10 Luglio 2014 veniva deliberata una variazione della legge n° 120/2010 introducendo l’articolo 94 comma 4 bis del codice della strada relativo alle intestazioni temporanee, ossia l’obbligo di comunicare e annotare a libretto le generalità dell’utilizzatore di un veicolo non di proprietà che utilizzi il veicolo per più di 30 giorni consecutivi durante l’anno.
Qui di seguito riposto il decreto:
«Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.»In pratica l’introduzione di questo decreto stabiliva che, in caso di utilizzo di un veicolo intestato a una società o persona fisica per un periodo superiore a 30 giorni continuativi nell’arco dell’anno, si era tenuti a comunicarlo al PRA tramite un annotazione sul libretto di circolazione con i dati dell’affidatario del veicolo, pratica da farsi in agenzia pratiche auto o direttamente in ACI con un costo di pochi euro (circa 25€).
Erano previste multe a partire da € 705 a oltre 3000 euro!Per molti l’introduzione dell’ intestazione temporanea dell’auto suonò un po’ come uno zelo burocratico da parte del PRA o comunque da parte dello stato. In realtà è più il polverone tirato in piedi, come al solito dai media, che il reale problema poiché toccava solo alcune categorie. Inoltre, nella maggioranza dei casi, era anche improbabile verificare il reale utilizzo per oltre 30 giorni consecutivi del veicolo durante l’anno, infatti era la Polizia a doverlo dimostrare se vuole contestare un’infrazione avvenuta in quel periodo, come appunto recita il decreto. Lasciando perdere le casistiche inerenti a veicoli intestati ai privati dove i casi di applicazione erano davvero remoti, vediamo nel dettaglio ciò che interessa a noi ossia le vetture aziendali. Di fatto nei casi di comodato di veicoli aziendali, non erano soggette a comunicazione tutti i casi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell’azienda. In questi casi era sufficiente comunicare l’utilizzatore alla motorizzazione senza alcuna modifica di intestazione temporanea a libretto. Inoltre per queste categorie la legge NON era applicabile:
- iscritti all’ Albo degli autotrasportatori o al REN (trasporto conto terzi)
- con licenza per il trasporto in conto proprio
- con autorizzazione al trasporto di persone con autobus in uso proprio
- con autorizzazione al trasporto di persone con autovetture (taxi e noleggio con conducente).
Intestazione temporanea auto: tutto da rifare!
Nel mese di Giugno scorso è arrivata la smentita da parte del Tar del Lazio.Tutto da rifare quindi poiché finalmente si sono resi conto della difficoltà applicativa di tale decreto e quindi fino ad ora abbiamo scherzato! A sollevare il problema erano state proprio le società di noleggio, lungo e breve periodo, in quanto per loro fosse un costo piuttosto oneroso e una pratica burocratica in più non semplice da dover gestire. Sicuramente ne riparleremo di questo argomento che suona come un “non finisce qui!”.
Aggiornamento del 9/10/2015
Come vi dicevo, per la serie “non finisce qui” così è stato: la circolare di un noleggiatore è finita questa mattina sulla mia scrivania, titolo aggiornamento (l’ennesimo) dell’articolo 94 comma 4-bis del cds, in seguito alla sentenza del TAR del Lazio del 02/09. Di fatto riguarda solo le società di noleggio lungo termine (unico caso dove questa legge può essere controllata) per il quale è stato confermato l’obbligo per il cliente, in qualità di locatario, di comunicare i dati della persona che ha la disponibilità del veicolo. Questa comunicazione può essere delegata alla società di noleggio, un po’ tutte si stanno organizzando per includere questo servizio per i propri clienti facendosi carico della spesa per l’aggiornamento della carta di circolazione, il locatario quindi dovrà compilare una semplice autocertificazione ed inviarla alla società di noleggio. Gli obblighi di legge relativi all’intestazione temporanea riguardano i veicoli consegnati a partire dal 2 novembre 2015 concessi in noleggio e consistono, come già detto, nella necessità di comunicare alla Motorizzazione entro 30 gg dalla consegna l’identità del soggetto che ha la disponibilità del veicolo con la relativa durata del contratto. Spero che ora il capitolo sia chiuso e si sia fatta chiarezza una volta per tutte!Condividi su